VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA
Cos'è la verifica periodica:
La verificazione periodica degli strumenti di misura, è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantire l’integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi di verificazione periodica.
Chi esegue la verifica periodica degli strumenti di misura?
La verificazione periodica degli strumenti di misura è eseguita dagli Organismi in possesso dei requisiti dell’artico 2 e dell’Allegato I del Decreto 21 aprile 2017, n. 93, dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.
Per quali attività devono essere usati strumenti di misura conformi alle norme di metrologia legale e quindi alla verifica periodica?
Devono essere sottoposti a verificazione periodica tutti gli strumenti con “funzione di misura legale”, la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico nell’ambito delle seguenti categorie:
- Sanità pubblica;
- Sicurezza pubblica;
- Ordine pubblico;
- Protezione dell’ambiente;
- Tutela dei consumatori;
- Imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.
Quali sono i controlli previsti per la verificazione periodica di uno strumento di misura?
Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi:
- Verificazione periodica;
- Controlli causali o a richiesta;
- Vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.
La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per la funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.
Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica degli strumenti di misura sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla pertinente norma nazionale o europea o, in assenza di tali disposizioni, dalla norma armonizzata o dalla Raccomandazione Internazionale di Metrologia Legale OIML.
Chi deve richiedere la verificazione periodica?
La verificazione periodica degli strumenti per pesare e misurare deve essere richiesta dall'utente metrico.
Per gli strumenti di prima installazione:
- entro due anni, in ogni caso non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marchiatura CE e della marchiatura metrologica supplementare
Per gli strumenti in servizio:
- secondo la periodicità fissata di seguito a decorrere dalla data dell’ultima verificazione
Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verificazione periodica da parte dell’Organismo entro 45 giorni dalla data di dall'inizio della loro prima utilizzazione ed in seguito secondo la seguente periodicità con decorrenza dalla data dell'ultima verificazione effettuata.
Contrassegni da applicare sugli strumenti di misura
Nel caso in cui il contrassegno sopra specificato non può essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo è apposto sul libretto metrologico.
Libretto metrologico:
Ogni strumenti di misura deve essere dotato di un “Libretto Metrologico”, ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l’Organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello strumento, di un libretto metrologico contenente le informazioni secondo quanto previsto dall’Allegato V del DECRETO 21 aprile 2017, n. 93.
PERIODICITÀ DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA
Categoria degli strumenti |
Periodicità della verificazione |
|
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico |
3 anni |
|
Strumenti per pesare a funzionamento automatico |
Selezionatrici ponderali per la determinazione di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 2 anni |
|
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua |
2 anni |
|
Misuratori massicci di gas metano per autotrazione |
2 anni |
|
Misure di capacità |
4 anni |
|
Pesi |
4 anni |
|
Contatori dell'acqua |
Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3)maggiore di 16m3/h:13 anni |
|
Contatori del gas |
A pareti deformabili: 16 anni |
|
Dispositivi di conversione del volume |
|
|
Contatori di energia elettrica attiva |
|
|
Contatore di calore |
Portata Qp fino a 3m3/h Portata Qp superiore a 3m3/h |
|
Indicatori di livello |
2 anni |
|
Tassametri |
2 anni |
|
Strumenti di misura della dimensione |
3 anni |
|
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati |
3 anni |
Sono esclusi dall’obbligo della verificazione periodica gli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali costruiti da misure lineari materializzate o misure di capacità di vetro, terracotta e monouso.
Vigilanza sugli strumenti di misura:
La vigilanza degli strumenti di misura è demandata alla Camera di Commercio.
Per l’effettuazione dei controlli, le Camere di Commercio possono avvalersi, ed in ogni caso se ne avvalgono per l’effettuazione di prove, di Laboratori di Taratura Accreditati (LAT).
Riparazione degli strumenti:
Il titolare dello strumento che ha riparato uno strumento, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito della riparazione sono stati rimossi i sigilli di protezione anche di tipo elettronico, richiede una nuova verificazione periodica entro dieci giorni, come previsto dall’Articolo 4, comma 8 del DECRETO 21 aprile 2017, n.93.
Obblighi dei titolari degli strumenti:
I titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica:
- Comunicano entro 30 giorni alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo e gli altri elementi di riferimento dell’azienda (ragione sociale, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento, identificazione e caratteristiche metrologiche dello strumento);
- Mantengono l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- Curano l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- Conservano il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- Curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico;
Obblighi degli Organismi che eseguono la verificazione periodica:
Oltre agli obblighi previsti dal Capo II – “Organismi” e dall’Allegato I – “Requisiti degli Organismi” del DECRETO 21 aprile 2017, n.93, i Campioni utilizzati per l’esecuzione della verificazione periodica, devono essere tarati e certificati con una periodicità secondo la seguente tabella:
Tipo di Strumento |
|
|
Pesi |
|
|
Misure di capacità |
|
|
Manometri |
|
|
Termometri |
|
|
Igrometri |
|
|
Campana gasometrica |
4 anni |
|
Banco di prova con ugelli sonici per contatori del gas:
|
5 anni 2 anni |
|
Banco manometrico <<a pesi diretti>> o a <<pistone cilindrico>> |
3 anni | |
Strumenti di controllo della misura della dimensione |
2 anni |
|
Contatori di controllo (Master Meters) |
2 anni | |
Strumento per pesare a funzionamento non automatico |
2 anni | |
Strumento per pesare a funzionamento non automatico utilizzato per il controllo dei distributori stradali di metano |
2 anni | |
Strumenti diversi da quelli sopra riportati |
2 anni |
NOTA PER I LABORATORI CHE ESEGUONO VERIFICAZIONI PERIODICHE: In data 18 settembre 2017, tutti i Campioni di 1° linea devono riportare una data di taratura non antecedente alla data di periodicità riportata nella precedente tabella. Esempio: Massa da 1000kg che riporta la seguente data di taratura: 14 febbraio 2015 risulta SCADUTA. Pertanto si consiglia di verificare lo stato di taratura di tutti i propri campioni. Verificare che tutti i campioni di 2 linea (o di lavoro), abbiano una data di taratura non antecedente di un anno dalla data del 18 settembre 2017. |
DEROGHE PREVISTE DAL DECRETO 2017/93
SCHEDA A – STRUMENTI PER PESARE
In applicazione dell’Articolo 1.3 dell’Allegato II del Decreto 21 aprile 2017, n. 93, la taratura dei campioni è eseguita da laboratori accreditati (Laboratori LAT) da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza e il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare e la periodicità di tale taratura è riportata nella tabella sopra descritta.
In deroga al punto 1.3 dell’Allegato II del Decreto 2017/93, i pesi utilizzati per la verifica periodica degli strumenti NAWI e AWI, di classe III e IV con divisione di verifica (e) ≥1g, possono essere tarati dall’Organismo che svolge la verificazione periodica, purchè dispongano di sistemi di trasferimento (Comparatori di Massa) e di procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti:
l’errore massimo tollerato della massa che non deve superare 1/3 del massimo errore tollerato dello strumento sottoposto a verifica periodica per il carico di prova;
l’incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non deve essere superiore a 1/3 dell’errore massimo tollerato per la classe di precisione degli strumenti considerata (punto 3.7.1 EN45501:2015).
In sede di verifica di strumenti, in luogo dei pesi può essere utilizzato un qualsiasi altro carico non variabile a condizione che siano utilizzati almeno pesi corrispondenti al 50% della portata massima (punto 3.7.3 EN45501:2015).
In luogo del 50% della portata massima, la porzione dei pesi può essere ridotta a:
- a) 35% della portata massima se l’errore di ripetibilità non supera 0,3 e (e = divisione di verifica);
- 20% della portata massima se l’errore di ripetibilità non supera 0,2 e (e = divisione di verifica).
L’errore di ripetibilità deve essere determinato con un carico prossimo al punto in cui verrà effettuata la sostituzione (punto 3.7.3 EN45501:2015), collocato tre volte sul ricettore del carico.
NOTA: Per poter essere accreditati in qualità di Organismi, occorre possedere un quantitativo di Masse Campioni pari al 50% della portata massima dello strumento che si vuole sottoporre a verificazione periodica. Il Legislatore dà la possibilità all’Organismo di poter eseguire la verificazione anche con una quantità inferiore, solamente se lo strumento sottoposto a prove di ripetibilità risulta avere un errore massimo come previsto ai punti a) e b). E’ logico che se lo strumento risulta avere un errore di ripetibilità superiore a 0,3 e, l’Organismo deve eseguire la verifica periodica con un quantitativo di Masse Campione pari al 50% della portata massima dello strumento. |
SCHEDA B – DISTRIBUTORI DI BENZINA
- Strumenti di controllo
1.1 In deroga al punto 1.3 dell’allegato II del Decreto 2017/93, le misure di capacità utilizzate per la verifica dei distributori di carburante possono essere tarate dall’organismo che svolge la verificazione, purché l’organismo disponga di sistemi di trasferimento (Comparatori di massa + masse campione per il metodo gravimetrico, Serbatoi campioni per il metodo volumetrico) e di procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti:
- l’errore massimo tollerato della misura di capacità non deve superare 1/3 del massimo errore tollerato dello strumento sottoposto a verifica periodica.
- l’incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non deve essere superiore a 1/3 dell’errore massimo tollerato per la classe di precisione degli strumenti considerata.
1.2 La capacità dei serbatoi utilizzati per la verifica degli errori massimi tollerati deve essere adeguata a contenere il volume erogato dal sistema di misura alla portata massima effettiva nelle condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondi.
1.3 Il volume dei predetti serbatoi utilizzati è determinato alla temperatura di riferimento di 15 °C ed a partire dallo stato «da vuoto» bagnato e sgocciolato.
Il Decreto 2017/93 prevede che ogni strumento di misura sia in possesso di un Libretto Metrologico che riportano le seguenti minime informazioni:
- Nome, indirizzo del titolare dello strumento eventuale partita IVA ;
- Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
- codice identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
- Tipo dello strumento;
- Marca e modello;
- Numero di serie;
- Anno di fabbricazione per gli strumenti muniti di bolli di verificazione prima nazionale;
- Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e della marcatura supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea;
- Data di messa in servizio;
- Nome dell’organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;
- Data e descrizione delle riparazioni;
- Data della verificazione periodica e data di scadenza;
- Specifica di strumento utilizzato come «strumento temporaneo»;
- Controlli casuali, esito e data.
Sul sito web di: www.metrologia-legale.it può essere scaricato il “MANUALE DI METROLOGIA”, al CAP. 14.11 viene riportato un esempio del libretto metrologico con i dati da registrare, conforme al Decreto 21 aprile 2014, n. 93.
Su richiesta, LABCERT fornisce il Word di ogni libretto metrologico per ogni categoria di strumenti di misura.
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E DI COMUNICAZIONE
(Articolo 13 del Decreto 2017/93)
- Gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi:
- a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;
- b) indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
- c) codice identificativo del punto di prelievo o di riconsegna, a seconda dei casi e
qualora previsto;
- d) tipo dello strumento;
- e) marca, modello dello strumento e classe, se prevista;
- f) numero di serie dello strumento;
- g) specifica dell’eventuale uso temporaneo dello strumento;
- h) data dell’intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione;
- i) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;
- l) anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;
- m) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.
- L’organismo tiene un registro, su supporto cartaceo o informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.
- Gli strumenti di misura, a seguito di rimozione dal luogo di messa in servizio senza alterazione dei sigilli, possono essere liberamente utilizzati presso altri indirizzi e da altri titolari nel rispetto degli errori massimi tollerati, fino alla scadenza della verificazione periodica; il titolare dello strumento comunica alla Camera di commercio competente la data e il diverso luogo di messa in servizio dello strumento.
SCHEDE PER LE PROCEDURE DI VERIFICAZIONE PERIODICA
Nell’Allegato III del Decreto 2017/93, sono presenti le schede tecniche per eseguire la verificazione periodica di 6 tipologie di strumenti di misura, essi sono:
- A) Strumenti per pesare a funzionamento non automatico. (NAWI);
- B) Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) - Riempitrici gravimetriche automatiche.
- C) Distributori di carburante.
- D) Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie - Procedure di installazione.
- E) Convertitori di volume di gas.
- F) Contatori di energia elettrica attiva.
Le schede tecniche riportano le modalità operative per eseguire correttamente l’intera attività operativa.
Sul sito web di: www.metrologia-legale.it può essere scaricato il “MANUALE DI METROLOGIA”.
Al CAP. 14.12 viene riportato un esempio di “Rapporto di verificazione periodica” di uno strumento NAWI elettronico.
Al CAP: 14.13 viene riportato un esempio di “Rapporto di verificazione periodica” di un distributore di benzina.
Nota: Il Centro LABCERT (www.labcert.it) su richiesta fornisce le schede tecniche corredati di un foglio di calcolo in Excel per la verifica periodica dei seguenti strumenti:
Le schede tecniche sono realizzate in conformità al Decreto 21 aprile 2014, n. 93. oppure alle Raccomandazioni Internazionali OIML. |
Per chi fosse interessato ad approfondire le tematiche della verifica periodica potete visitare il sito web: www.metrologia-legale.it